Assicurazioni ed obbligo di risarcimento

Giuseppe Fortunato 
La sentenza n. 3018, 11.02.2010 sez. III Cassazione Civile, confermando un recente indirizzo dottrinale già rinvenuto nella giurisprudenza minore, stabilisce come la copertura assicurativa obbligatoria riguardi anche i danni cagionati a terzi, derivanti dall’incendio di un’auto in sosta sulla via pubblica.
La sentenza, nell’ andare ad equiparare la sosta ad un qualsivoglia momento della circolazione, si impone all’ attenzione come importante elemento di rottura.Per la giurisprudenza di merito e di legittimità più risalente, infatti, la sosta di un veicolo sulla strada pubblica era da ritenersi evento non assimilabile alla circolazione stradale, cosicchè, gli eventuali danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta non potevano farsi rientrare nella fattispecie prevista dall’articolo 2054 C.C., con la conseguente non applicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto. (Cass. civ.5146, 1997; Cass. civ.4575, 1998). La sentenza in oggetto, invece, estende le previsioni, e soprattutto gli effetti, di quanto statuito dall’articolo 2054 c.c. e dalla legge 990/1969 (assicurazione obbligatoria) , anche alla sosta di un veicolo a motore su un’ area pubblica o che sia ad essa equiparata.In virtù di ciò l’ assicuratore è tenuto a rispondere per i danni derivati a terzi dall’ incendio del veicolo, nulla rilevando l’ intervallo temporale, più o meno corposo, intercorso tra l’ inizio della sosta ed il principio dell’ incendio.Condizione imprescindibile perché si profili, però, l’ obbligo su detto in capo all’ assicuratore, è che il fatto non sia stato originato da un comportamento doloso del terzo.Questo aspetto è rimasto dottrinalmente immutato: mai i danni cagionati a terzi dall’ incendio di un auto provocato dal dolo possono essere ricollegati alla circolazione stradale,cosicchè l’ assicuratore per la responsabilità civile dell’ auto dalla quale si è avuta la propagazione non potrà mai essere chiamato a risponderne.Acquisito il dato di cui sopra, merita menzione una tendenza intermedia , superata, come comprovato dalla sentenza 3018, in virtù della quale, l’ obbligo dell’ assicuratore al risarcimento del danno cagionato dall’ incendio dell’ auto in sosta era condizionato dalla valutazione se l’ incendio potesse essere considerato, di volta in volta, come evento collegato alla circolazione stradale. Nel senso che per la copertura assicurativa sarebbe necessario "un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione" (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626) che lo colleghi ad una collisione (così Cass., n. 4575/98) o al "normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (così Cass., n. 5146/97).Solo, in parole povere, allorquando era comprovato che l’ incendio dell’ auto in sosta era stato causa, a titolo d’ esempio, ma non solo, di una collisione si poteva profilare l’ obbligo dell’ assicuratore.La più recente giurisprudenza, invece, rafforzata dalla pronuncia della sez. III della Corte di Cassazione civile in data 11 febbraio corrente anno, propende per ritenere come la sosta in area pubblica (o ad essa equiparata) sia essa stessa circolazione perché durante la medesima, o anche durante una mera fermata, sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone. E quindi, fatta eccezione per la già menzionata ipotesi d’ origine dolosa, l’ incendio di un auto in sosta deve essere sempre considerato come fatto attinente la circolazione comportando in capo all’assicuratore l’obbligo al risarcimento del danno e la possibilità, riconosciuta al danneggiato, di agire direttamente nei confronti di esso.

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