CONSUMATORI- IMU e ICI a confronto: ecco cosa cambia


L’introduzione dell’IMU ha apportato numerose novità che hanno radicalmente stravolto il sistema previgente in cui si faceva riferimento all’ICI.
Le differenze tra le due imposte sono numerose, analizziamole di seguito facendo riferimento alle varie tipologie d’immobile che la nuova imposta colpisce e sottolineando i pro e i contro dell’IMU rispetto all’ICI.


Abitazione principale
E’ palese come l’entrata in vigore dell’IMU abbia giocato a sfavore dei contribuenti proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale e tali svantaggi si ravvisano in varie situazioni. Lo svantaggio principale è rappresentato dal fatto che dal 2008 al 2011 la prima casa è stata esentata dal pagamento dell’ICI mentre con l’entrata in vigore dell’IMU è stata reinserita nel campo d’applicazione. In occasione dell’entrata in vigore dell’IMU, inoltre, la definizione di abitazione principale ha subito una profonda revisione che ne ha limitato la riconducibilità al solo immobile residenziale abitualmente abitato dal nucleo familiare e in cui questo ha la residenza. L’unica deroga concessa riguarda il caso in cui due coniugi non separati abitano in  due unità abitative distinte e  ubicate in due comuni diversi;  questo è l’unico caso in cui sarà possibile considerare entrambi gli immobili come abitazioni principali. Anche le pertinenze della prima casa subiscono un giro di vite. Con l’IMU infatti, sarà possibile contemplare fino a tre pertinenze, una per ogni classe catastale della categoria C, ossia: C/2(magazzino), C/6(box) e C/7(tettoie).
Seconda abitazione
A differenza dell’abitazione principale, la seconda casa pagava l’ICI, ma l’IMU ha determinato degli incrementi di aliquota che si traducono in un conseguente aumento dell’imposta da pagare. Stando alle aliquote base cui si dovrà fare riferimento per versare l’acconto a giugno, quella applicabile alla seconda casa è passata dal 6,5 per mille (ultima  aliquota ICI applicata alle seconde abitazioni) al 7,6 per mille (aliquota base dell’IMU). Una nota a favore dell’IMU si ravvisa nella situazione in cui un soggetto sia proprietario di una seconda casa non locata. In questa situazione specifica, infatti, il contribuente beneficerà dall’abbattimento della quota Irpef che, per i redditi fondiari viene assorbita dall’IMU. Fino al 2011 invece tale quota doveva essere corrisposta.
Case storiche
Per quanto riguarda questi particolari immobili, nonostante l’aliquota IMU si calcoli su di una base imponibile ridotta del 50% (così come previsto dalla legge di conversione del decreto Fiscale), l’ICI era decisamente più vantaggiosa.  La minore convenienza è rappresentata dal fatto che, mentre l’ICI individuava la base imponibile prendendo in considerazione la minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni residenziali ubicate nella stessa zona censuaria, ai fini del calcolo IMU, la base imponibile deve essere determinata secondo le ordinarie modalità  e successivamente ridotta del 50%.
Fabbricati rurali e terreni
Circa i fabbricati rurali, l’IMU è applicata distintamente a seconda che si tratti di abitazioni o fabbricati direttamente connessi a un’attività agricola. Nel primo caso infatti, tali immobili subiscono il medesimo trattamento previsto per le abitazioni residenziali; nella seconda ipotesi invece, si prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 2 per mille che può essere ulteriormente abbattuta dai Comuni fino all’1 per mille . Sono totalmente esentati, invece, i fabbricati rurali ubicati nei comuni montani contemplati dall’elenco Istat. In riferimento ai terreni, infine, questi sono assoggettati all’imposta anche se non coltivati. Questo segna un punto a sfavore dell’IMU poiché l’ICI prevedeva per questi l’esenzione totale. Gli unici a ottenere alcune agevolazioni sono i coltivatori diretti e gli agricoltori regolarmente iscritti alla previdenza agricola per i quali è prevista una franchigia pari a euro 6.000. (da tgcom.it)

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